Il periodo di limitazione prenderà avvio il 1 ottobre 2017 e si concluderà il 31 marzo 2018, come stabilito dalla recente delibera 7095 del 18 settembre 2017 di primo recepimento dell’Accordo del Bacino Padano del 9 giugno 2017.
La delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017 ha inoltre disposto, a partire dal 1 ottobre 2018, il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 3, nei territori e con le modalità indicate nel paragrafo seguente.Si ricorda che su tutto il territorio regionale, in tutti i giorni della settimana, è in vigore il fermo permanente dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe euro 0 e degli autobus M3 adibiti al TPL di classe euro 0,1 e 2.
Divieti di circolazione dei veicoli vigenti dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018
Per quanto attiene le limitazioni vigenti ricordiamo che l’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda sempre i 570 Comuni ricadenti all’interno della Fascia 1 (209 Comuni) e della Fascia 2 (361 Comuni), come individuati negli allegati alla delibera di Giunta regionale n. 2605 del 2 novembre 2011.
Le limitazioni continuano ad applicarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).
Ricordiamo che, dal 1 ottobre al 31 marzo, sono altresì attive le limitazioni alla circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 nei Comuni di Fascia 1, nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 (in vigore dal 15 ottobre 2016); mentre per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione su tutto il territorio regionale,tutto l’anno, 24 ore su 24.
Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:
delle autostrade;
delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla delibera di Giunta regionale n.19709/2004 (disponibile in allegato);
dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.Sul sito della Regione Lombardia è disponibile l’elenco delle tipologie di veicoli escluse dal fermo e quelle per qui sono previste delle deroghe
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
(oltre ad altre)
veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
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